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Consob ancora contro Liracoin

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La Consob ha pubblicato una nuova delibera contro Liracoin con la quale vieta l’offerta al pubblico residente in Italia effettuata da Liracoin tramite i siti internet liracoin.club, liracoin.com e licex.io.

Già circa due mesi fa, il 3 giugno 2019, la Consob aveva emesso un’altra delibera di sospensione di 90 giorni nei confronti di questa offerta, ma evidentemente la sospensione non ha avuto gli effetti desiderati.

Quindi oggi, 5 agosto 2019, ha pubblicato una seconda delibera, pressochè identica alla precedente, se non per il fatto che in quella del 3 giugno si limitava ad intimare la sospensione in via cautelare, per il periodo di novanta giorni, dell’offerta al pubblico residente in Italia di Liracoin, mentre in questa la sospensione è sostituita con il divieto.

Pertanto da ora in poi chiunque offra investimenti in Liracoin a persone residenti in Italia vìola questa disposizione della Consob, con tutto ciò che ne può conseguire.

E’ ragionevole credere tuttavia che la vicenda non si concluda qui. Infatti così come le attività di offerta al pubblico di Liracoin in Italia non sono state sospese dopo la precedente delibera Consob, è plausibile che continueranno anche dopo questo divieto. Tuttavia ora eventuali violazioni del divieto costituiranno azioni passibili di intervento da parte non solo di Consob, ma anche di altre autorità italiane.

Il motivo del divieto si può leggere nella delibera stessa:

VISTO l’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l’Italia è Stato membro d’origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob“;
RILEVATO che in relazione all’attività posta in essere da “Liracoin – DAMO” non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

In altre parole chi offre al pubblico italiano questo investimento lo fa violando l’articolo 94, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e per questo tale offerta in Italia è da considerarsi illecita. Da qui il divieto della Consob.

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