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Niente tasse sulla vendita di criptovalute in stablecoin, per ora

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Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare ufficiale sul trattamento fiscale delle cripto-attività, articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

A pagina 44 scrivono:

dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra

Questo significa che nel caso in cui si venda una criptovaluta per un’altra criptovaluta con profitto, ovvero generando una plusvalenza, su tale plusvalenza non si devono pagare le tasse.

Sul fatto che non si dovessero pagare tasse sulle eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di una vera criptovaluta con un’altra, tipo Bitcoin e Ethereum, in realtà non c’erano dubbi, perchè la legge approvata a dicembre diceva:

non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Solo che quel “aventi eguali caratteristiche e funzioni” non era proprio chiarissimo.

L’Agenzia delle Entrate quindi ha voluto specificare che riguarda qualsiasi scambio di una criptovaluta con un’altra. Ma a questo punto la domanda è: sono esenti da tassazione anche gli scambi di criptovalute con stablecoin?

Il fatto è che le stablecoin non sono vere criptovalute, ma token, e che non hanno affatto “eguali caratteristiche e funzioni” rispetto alle criptovalute vere.

Ma nella circolare dell’AdE non c’è nessuna distinzione tra criptovalute e token, e nessun riferimento alle stablecoin. C’è solo scritto che costituisce invece fattispecie fiscalmente rilevante ad esempio l’acquisto di un NFT con una criptovaluta.

Per questo motivo c’è chi interpreta questa circolare alla lettera, quindi come se l’Agenzia delle Entrate si fosse limitata a dire che che tutti gli scambi crypto-to-crypto non costituiscono fattispecie realizzativa, escludendo quindi dal pagamento delle tasse anche le eventuali plusvalenze generate da vendita di vere criptovalute in stablecoin, dato che questi sono comunemente considerati scambi crypto-to-crypto.

A quanto pare però quando l’anno prossimo entrerà in vigore il MiCAr europeo anche le vendite di vere criptovalute in stablecoin potrebbero essere considerate fattispecie realizzativa, e quindi tassate in caso di plusvalenza.

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