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L’Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari pubblica una guida pratica sulle ICO (e spiega cosa sono i token)

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finmaLa FINMA è l’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Qualcosa di simile alla CONSOB italiana.
Ovvero è un ente pubblico, l’istituzione di riferimento per il settore finanziario in Svizzera. Insomma, una fonte più che autorevole!

Il 16 febbraio ha pubblicato un comunicato con una guida pratica in cui esplica “in che modo gestirà le richieste di assoggettamento relative alle initial coin offering [ICO] sulla base del diritto dei mercati finanziari vigente”. Nel documento la FINMA definisce quali siano informazioni minime necessarie per il trattamento di tali richieste e i principi in base ai quali fornirà le proprie risposte.

Nel comunicato spiega che però le ICO sono molto diverse tra di loro. Anzi, lo sono propri anche i token delle criptovalute. La FINMA distingue tra 3 tipologie di token:

  1. token di pagamento veri e propri, ovvero le criptovalute in senso stretto, non collegate ad altre funzionalità o progetti. Di questa categoria fanno parte Bitcoin, Ethereum, Litecoin, eccetera. Queste sono monete vere e proprie, nate per avere ampia diffusione (non specifica).
  2. token di utilizzo (ovvero utility token) che servono per uno specifico utilizzo all’interno di una singola piattaforma o a un servizio digitale. Di questa categoria ad esempio fanno parte XRP di Ripple, o Binance Coin (BNB) di Binance, e possono comunque anche essere scambiati all’esterno della loro piattaforma nativa. Si distinguono dai precedenti proprio perchè hanno una loro piattaforma nativa per cui sono stati creati (ovvero il loro scopo iniziale non è quello di essere delle generiche monete).
  3. token d’investimento, che invece rappresentano valori patrimoniali, come quote di valori reali, aziende, ricavi o il diritto ai dividendi o al pagamento di interessi. Questi token devono essere considerati in relazione alla loro funzione economica, in modo simili alle azioni o obbligazioni societarie, o uno strumento finanziario derivato.

Pertanto la FINMA riconosce 3 tipologie di ICO:

  1. le ICO di pagamento: per le ICO i cui token svolgono la funzione di mezzi di pagamento e sono già trasmissibili, la FINMA considera come assodato un assoggettamento alle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro. Ovvero si seguono le norme già esistenti (e le si tratta di fatto come monete).
  2. le ICO di utilizzo: i token di utilizzo non sono classificabili come investimenti, perchè al momento dell’emissione si limitano a conferire un diritto di accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale. Quindi vale lo stesso discorso precedente: si seguono le norme già esistenti.
  3. le ICO d’investimento: la FINMA considera i token d’investimento come valori mobiliari con le relative conseguenze sul piano del diritto dei mercati finanziari nella prospettiva della negoziazione. Queste sono le ICO per i quali varranno invece gli obblighi corrispondenti previsti dal Codice dalle obbligazioni (ad es. obbligo di pubblicazione di un prospetto). Insomma, queste non sono monete, ma asset finanziari (investimenti), e come tali vanno trattati.

Questa è la prima volta che un’autorità finanziaria nazionale riesce a fare una distinzione del genere, spazzando via una volta per tutte le numerose incomprensioni dovute a chi voleva considerare le criptovalute come un’unica entità: sono invece ben 3 le tipologie diverse, che vanno classificate e normate in modo differente.

Dopo questo comunicato finalmente sarà possibile regolamentare le ICO del terzo tipo, mentre per quelle dei primi due molto probabilmente si continuerà semplicemente a seguire le norme già esistenti sulle monete.

Fonte: www.finma.ch/it/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung

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